Si ricorda che entro il 31 gennaio 2017, i medici e gli odontoiatri che erogano prestazioni sanitarie, sono obbligati alla trasmissione delle fatture relative alle spese mediche sostenute dai propri assistiti al Sistema Tessera Sanitaria, al quale si accede mediante credenziali personali. Le credenziali sono ottenibili mediante diverse modalità:
1) ottenimento diretto collegandosi al sito www.sistemats.it (area riservata – accreditamento medici), inserendo i propri dati personali oltre al numero di iscrizione all’Ordine preceduto da tanti “0” (zero) quanti necessari per raggiungere il numero di 10 cifre. Tale modalità è utilizzabile dagli iscritti già in possesso di indirizzo PEC, verificabile sul sito www.inipec.gov.it (a questo proposito ricordiamo a coloro che non si fossero ancora dotati di PEC, la possibilità di ottenerla gratuitamente presso l’Ordine);
2) recandosi all’OMCeO di Catania.
Ricordiamo quanto segue:
- che i Medici Convenzionati con il SSN ed i Dipendenti non devono richiedere le credenziali in quanto già in loro possesso.
- che è possibile delegare il proprio consulente fiscale all’inserimento delle fatture.
- che l’eventuale delega a terzi può essere attivata sempre dal portale www.sistemats.it nell’apposita finestra “deleghe” all’interno dell’area riservata.
- che nel registrare i dati di ogni fattura, nella finestra “dispositivo”, va inserito il numero “1” per tutti i documenti.
- che il regime sanzionatorio per la mancata o l’errata trasmissione dei dati è molto stringente.
L’art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. 175/2014 e s.m.i. prevede, infatti, che “in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”.
In allegato:
– Comunicazione FNOMCeO N° 3 del 11/01/2017
– Facsimile cartello sala d’attesa informativa per i pazienti;
– Dicitura indicativa della voce da apporre in fattura del soggetto opponente.