CATANIA – La vicenda “osteoporosi”, che ha visto coinvolti 937 medici della provincia di Catania, continua a far discutere. A tal proposito in redazione è arrivata una nota firmata dal dottor Cosimo Trovato, coordinatore provinciale del Sindacato Medici Italiani, che riportiamo di seguito per interno:
“Da marzo 2015, dopo tutta una serie di voci di corridoio più o meno attendibili, ben 937 medici della provincia di Catania hanno progressivamente ricevuto da parte dell’ASP 3 delle lettere in cui si contestava “l’inappropriatezza prescrittiva” di tutti i farmaci della terapia per l’osteoporosi ai sensi della nota AIFA 79, in riferimento all’anno 2010, e successivamente agli anni 2011, 2012 e 2013.
I 937 medici “coinvolti” sono soprattutto medici di Assistenza Primaria ma anche medici Specialisti Ambulatoriali, della Continuità Assistenziale e medici che si erano trovati a sostituire per brevi periodi i primi.
Tali contestazioni associate alla richiesta di recupero di somme per pretese prescrizioni inappropriate o iperprescrizioni relative a farmaci per il trattamento della osteoporosi quantizzate attraverso una verifica della G.d.F., alla quale, però, i responsabili dell’ASP 3 avevano fornito, loro si, inappropriate, incomplete e inadeguate informazioni in merito alla suddetta nota AIFA 79.
Altresì, nessuna contestazione era stata fatta agli stessi medici nei tempi previsti dalle normative contrattuali e dalle norme vigenti, impedendogli quindi alcuna giustificazione e/o un’eventuale modifica di comportamenti prescrittivi erronei.
Dopo alcuni incontri con le OO.SS., una apposita Commissione, concordata anche con l’Ordine dei Medici della provincia di Catania, cui tuttavia l’ASP 3 ha inteso poi sottrarsi, non giungeva a conclusioni definitive, nonostante il parere del Prof.Filippo Drago, componente AIFA, che confermava l’assoluta inconsistenza delle motivazioni addotte dell’ASP.
Ciò nonostante, in attesa dell’insediamento del nuovo Dir.Generale dell’ASP 3, Dott. Giuseppe Giammanco, ulteriori note pervenivano durante il trascorso mese di agosto paventando il recupero di ingenti somme a carico di essi medici per gli anni dal 2010 al 2013. Tale atteggiamento della Dirigenza dell’ASP destava sconcerto e protesta nei medici che ritenevano la vicenda in fase risolutiva grazie agli autorevoli pareri e alle rassicuranti dichiarazioni del nuovo Dir.Generale, al punto che lo stesso Presidente dell’Ordine dei Medici di Catania, Prof. Massimo Buscema, si sentiva costretto ad inoltrare un esposto alla competente Procura della Repubblica.
L’esposto era finalizzato a difendere l’onorabilità dei medici, responsabili di “comportamenti prescrittivi inappropriati, sia a verificare il comportamento persecutorio dell’ASP avesse motivazioni diverse e più profonde rispetto a quelle dichiarate. In merito alla vicenda ancora in atto c’è, comunque da dire che la procedura concerne quasi indistintamente tutte le prescrizioni effettuate, senza distinzione alcuna, e senza precisare quali siano le ragioni del preteso recupero.
A prescindere dalle gravi violazioni in materia di procedimento amministrativo evidenziabili e vista l’assoluta mancanza anche di una semplice parvenza di motivazione, le comunicazioni ed il preteso recupero già paventato sono atti assolutamente illegittimi. Nello specifico è impossibile ritenere che tutte, indistintamente, le prescrizioni in materia vengano ritenute inappropriate sulla base di una lettura errata della nota AIFA n. 79 e sulla scorta di una applicazione retroattiva della stessa errata lettura; è altresì impensabile che oltre 900 medici siano incorsi nei medesimi errori o, addirittura, nelle medesime illegittimità, se non ipotizzando una carenza normativa ed un vulnus di fondo per l’intera categoria medica. La Commissione PTORS soltanto nella seduta del 21.10.2013 – peraltro con una determinazione illegittima – ha previsto di rendere obbligatoria la MOC per tutti i farmaci relativi al trattamento della osteoporosi; tale determinazione è stata peraltro smentita successivamente dallo stesso Assessorato alla Salute con nota prot. 90936 del 27.11.2014 a rettifica della nota prot. 89607 del 24.11.2014.
Appare altresì palese la violazione della deliberazione della stessa ASP del 28.12.2013 che ha istituito la “Commissione Aziendale per l’appropriatezza prescrittiva ai sensi del D.A. 15.12.2010 pubblicato sulla GURS del 21.01.2011” composta anche dalle OO.SS. accreditate in sede aziendale cui andava sottoposta preliminarmente l’intera procedura, oltre al fatto che la normativa di riferimento (d.l. 323/96) viene integrata dalle disposizioni dell’ACN ed in particolare dall’art. 27 che non sembra sia stata rispettata.
Infatti è evidente, in primo luogo, l’assenza della informazione e dell’aggiornamento per i medici prescrittori previsto dal d.l. 323/96 come pure la violazione dell’art. 27 ACN il quale individua l’organismo previsto all’art. 25 ACN per l’istruttoria e la valutazione dei casi concreti e soltanto in esito a tale istruttoria – cui il medico interessato ha titolo ed interesse partecipare – potranno essere emessi eventuali provvedimenti, sempre però in osservanza dell’art. 2697 cod. civ. che impone l’adempimento dell’onere probatorio a carico della A.S.P. Inoltre, ogni situazione andrà infatti valutata singolarmente ed in considerazione delle peculiarità della stessa che può giustificare quella che, in realtà, non costituisce prescrizione inappropriata o iperprescrizione; il metodo statistico è stato infatti ripetutamente censurato dalla magistratura contabile ( cfr. Corte Conti Sez. Lombardia 83/2011 e 404/2010). La prescrizione rispettosa dei criteri di cui all’art. 27 ACN che avviene secondo “ scienza e coscienza” è quindi immune da censure e non può dar luogo ad alcuna contestazione e/o recupero. Peraltro l’Azienda si è già mostrata inosservante e inottemperante venendo meno ai propri obblighi di comunicazione del previsto report trimestrale riportante le percentuali di scostamento.previsti. (art. 5 del D.A. 15 dicembre 2010), come pure violando il D.A. 19 settembre 2005 che prevede che le contestazioni per prescrizioni non conformi ovvero per iper prescrizioni debbano essere mosse entro il termine di 90 giorni, ovvero 180 giorni, termini entrambi abbondantemente superati, minando così il fondamentale diritto di difesa degli interessati.
Tale violazione, oltre a comportare la decadenza da ogni pretesa di recupero, appare infatti dirimente al fine di individuare un preciso onere probatorio a carico dell’azienda richiedente. Appare, inoltre, inammissibile la pretesa di recupero coattivo della somma contestata, visto che provvedere ad addebiti unilaterali determinerebbe un evidente abuso che sarà prontamente denunciato, ma dovrà fare ricorso, ove dovessero sussistere i presupposti, all’autorità giudiziaria competente per materia, previa istruttoria probatoria del preteso diritto al recupero. Inoltre, per quanto attiene al fatto specifico, bisogna evidenziare che gli accertamenti della Guardia di Finanza eseguiti in ordine alle predette prescrizioni sono inficiati da numerose imprecisioni.
È stato fatto un condensato dei casi previsti dalla nota 79 semplificandoli in tre gruppi e non correlandoli ai rispettivi farmaci concedibili. Nel primo gruppo si annoverano “soggetti di età superiore a 50 anni, con pregresse fratture osteoporotiche vertebrali o di femore”come ad intendere la contemporaneità delle due condizioni dell’età e della frattura. In realtà la nota 79 distingue chiaramente le due condizioni per cui chi ha una frattura osteoporotica vertebrale o di femore non deve necessariamente avere età superiore a 50 anni per ricevere il farmaco in classe A.
Tale errata interpretazione induce una più profonda riflessione sulla nota in questione e cioè che non si è tenuto conto della precedenti codifiche della nota a partire dal 1998 (GU n. 281 del 01.12.1998) sino al 2009 che prevedeva la prescrivibilità nei soggetti con esame radiologico che documentasse una frattura vertebrale o riduzione del corpo vertebrale. Quindi molti soggetti risultavano già in terapia negli anni presi in esame dall’indagine e dunque è logico che le MOC, non siano risultate correlate al numero di soggetti trattati farmacologicamente. Assurdo pensare di sottoporre a Moc, con ovvio aggravio di spesa per il SSN, le persone già in terapia come previsto dalla richiamata nota 79 o che avevano partecipato a screening gratuiti per l’osteoporosi eseguiti in reparti ospedalieri ( la gratuita’ ha fatto partecipare molti pazienti ), avevano eseguito esami a spese proprie, ecc.
Circa la esistenza di piani terapeutici… anche in questo caso c’è un errore interpretativo (ed in questo ha sicuramente contribuito la stesura grafica della nota) in quanto la redazione del piano terapeutico non va riferito alla prescrizione dei bifosfonati bensi alla prescrizione di teriparatide e di ormone paratiroideo. Errata poi la pretesa di applicare a tutte le condizioni e farmaci previsti nella nota la durata massima del trattamento farmacologico…..fino ad un massimo di 24 mesi.
Appare chiaro che le “considerazioni conclusive” poggiano su premesse in parte errate e per il resto inficiate da elementi interpretativi imprecisi che ne condizionano il risultato ( elementi interpretativi che di sicuro non potevano competere tecnicamente e scientificamente alla Guardia di Finanza ma che è grave vengano reiterati da Codesta Spett.le A.S.P: dotata delle competenze tecniche necessarie) . Analoghe considerazioni risultano espresse nell’apposito parere pro veritate redatto su incarico dell’Ordine dei Medici della Provincia di Catania. Alla luce di quanto sopra scritto, lo Scrivente desidera ringraziare il Presidente dell’Ordine di Medici della Provincia di Catania Prof. Massimo Buscema, per avere preso a cuore la problematica e avere avallato tutte le iniziative che il Sindacato Medici Italiani ha intrapreso e intraprenderà, tramite l’ufficio legale del Sindacato. Sempre lo Scrivente, come riferito al Direttore Generale Dott. Giammanco nell’incontro avuto precedentemente, è sempre disponibile a confrontarsi con l’ASP nel rispetto degli ACN e a difesa della professionalità dei Colleghi rappresentati”.