Secondo la normativa vigente, si è rinnovata presso l’ OMCeO di Catania la Commissione Medicine Complementari che risulta così composta: Dott.ssa Claudia Pricoco (coordinatrice), Dott.ssa Biagia Antonina Bellia, Dott.ssa Napoli Gabriella, Prof.ssa Daniela Puzzo e Prof.ssa Maria Antonietta Toscano.
La Commissione ha recepito l’accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 7 febbraio 2013 e le circolari esplicative della FNOMCeO, n. 88 del 22.10.2014 e n. 9 del 21.01.2015, che stabiliscono l’istituzione di numero tre elenchi così distinti:
1. Agopuntura
2. Fitoterapia
3. Omeopatia suddivisa in tre sottoelenchi:
– Omeopatia
– Omotossicologia
– Antroposofia
Con tale Accordo viene sancita la necessità di procedere alla certificazione di qualità della formazione, individuando criteri e requisiti minimi e uniformi sul territorio nazionale dei percorsi formativi idonei a qualificare i professionisti che esercitano tali discipline, il cui esercizio sull’uomo resta comunque riservato alle competenze individuate dall’ordinamento statale per i medici chirurghi e gli odontoiatri in ambito preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo. L’esercizio di tali discipline compete in via esclusiva, come previsto dell’art. 1, comma 3 dell’Accordo, ai medici veterinari per l’utilizzo in campo animale e ai farmacisti per la dispensazione dei medicinali utilizzati dalle discipline in oggetto.
L’art. 10 dell’accordo Stato-Regioni sancisce che, in fase transitoria, (termine 6 febbraio 2016) per l’ammissione agli elenchi istituiti presso gli Ordini, sarà necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente
regolamentazione, di almeno 300 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata almeno
triennale e verifica finale;
b) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente
regolamentazione, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, ed almeno 15 anni
di esperienza clinica documentata;
c) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza almeno pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a) e b);
d) documentazione di almeno otto anni di docenza nella disciplina oggetto della presente
regolamentazione presso un soggetto pubblico o privato accreditato alla formazione che, a
giudizio della commissione, possegga requisiti didattici idonei.
Per i professionisti che non rientrano nei criteri definiti dalle precedenti disposizioni transitorie le commissioni di esperti nelle diverse discipline oggetto del presente accordo istituite presso gli ordini professionali, definiscono le modalità di integrazione dei percorsi formativi sulla base della formazione acquisita. Al termine della fase transitoria, così come sopra normata, l’iscrizione negli elenchi degli ordini è subordinata unicamente al possesso dell’attestato rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione che nel frattempo avranno provveduto ad adeguare l’iter formativo in linea con i criteri definiti dal presente documento.
Sarà obbligo e cura dei singoli professionisti che faranno richiesta di iscrizione ai registri produrre la documentazione necessaria, la quale dovrà evidenziare il monte ore di insegnamento dei singoli corsi, in modo da soddisfare i requisiti indicati. Nel caso che la documentazione in loro possesso non presentasse alcun riferimento al numero di ore di insegnamento teorico-pratico, dovranno fare richiesta agli enti, presso i quali hanno seguito il percorso formativo, di una dichiarazione aggiuntiva relativa al programma
didattico seguito.
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate come da modello scaricabile dal sito https://www.ordinemedct.it/modulistica/, corredate dalla documentazione necessaria e presentate presso gli Uffici di Segreteria dell’Ordine (Sig.ra Loredana Gianuario tel. 095/4035511 int. 5) entro il 06.02.2016.
A far data dal 7 Febbraio 2016 per l’iscrizione ai suddetti elenchi sarà necessario il possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 4 dello stesso Accordo.