Per effetto del nuovo testo dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 19721 n. 633, come modificato dall’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge dal Senato e ancora in corso di pubblicazione, tutte le “amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo, 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni” sono soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti c.d. split payment) previsto, come è noto, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti, per le quali i cessionari o i committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto.
Considerato che il citato comma 2 dell’art. 1 della legge n. 196/2009 include tra le amministrazioni pubbliche anche le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui “tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali”, ne consegue l’obbligo di applicare lo split payment da parte di tutti gli Ordini professionali, ivi compreso, quindi, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catania, con riferimento alle “operazioni per le quali è emessa fattura a partire da 1° luglio 2017”.
In virtù di quanto su esposto, in qualità di fornitore di codesto Ordine professionale, la invitiamo a voler emettere – con decorrenza 1 luglio 2017 – le fatture per la fornitura di beni e/o prestazioni di servizi rispettando la norma su esposta. Qualora ciò non dovesse avvenire, il ns. ufficio sarà costretto ad operare il rifiuto del documento fiscale non regolarmente emesso.