05 MAG – Per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Ssn resta in vigore quanto previsto dalla legge n. 183/2010, laddove viene individuato il limite massimo di età per il collocamento a riposo di questi soggetti, inclusi i responsabili di struttura complessa, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, oppure, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, in ogni caso con il limite massimo di permanenza del settantesimo anno di età. Questo continua quindi a valere per tutti i dirigenti medici e veterinari e del ruolo sanitario (biologi, chimici, fisici, farmacisti, psicologi, dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica). L’amministrazione potrà concordare la prosecuzione fino al limite massimo del settantesimo anno di età, a patto che la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. E’ quanto previsto dalla circolare n. 2 del 19 febbraio 2015, firmata dal ministro per la semplificazione e Pubblica amministrazione, Marianna Madia e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Un’esigenza, quella dell’amministrazione, che non potrà valere su tutti. Infatti, l’ultima parte del nuovo testo dell’art. 72, comma 11, del decreto-legge n. 112/2008, riguardante i regimi speciali, prevede alcune categorie di personale alle quali la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro non si applica o si applica con salvaguardia. L’esclusione per i magistrati e i professori universitari, viene ora estesa ai dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, tra i quali sono compresi sia i dirigenti medici che quelli sanitari a cui è affidata responsabilità di struttura complessa (si tratta dei dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica).
Per i dirigenti medici di struttura complessa, quindi, continua a trovare applicazione il regime speciale previsto dalle legge n. 183/2010 sopracitata. Per quanto riguarda, invece, i dirigenti medici e del ruolo sanitario ai quali non è affidata la responsabilità di una struttura complessa, le amministrazioni potranno con loro applicare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro una volta maturati i nuovi requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata, purché dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Giovanni Rodriquez